NORMATIVA RAEE – In vigore entro il 31.12.2007
Riciclaggio e recupero differenziato di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Dlgs 25 luglio 2005, n. 151 ( Disciplina sul Raee – Riciclaggio e recupero differenziato di apparecchiature elettriche ed elettroniche ) in attuazione delle direttive comunitarie 200/95/CE e 2003/108/CE.
Il provvedimento riguarda tutte le aziende che operano nella produzione, distribuzione e vendita di materiale elettrico ed elettronico e consiste nell’adozione di misure atte al recupero dei materiali elettrici giunti a fine vita, rientranti nell’ambito di applicazione della legge.
Segnaliamo, dal 12 Novembre 2007, l’applicazione di una maggiorazione dei prezzi di listino da parte dei nostri fornitori interessati dal provvedimento, dovuto all’incidenza di uno specifico “Eco-contributo Raee” destinato alla copertura dei costi che i produttori sosterranno, organizzati in consorzi di recupero e smaltimento.
In attesa della pubblicazione del decreto attuativo che definirà con precisione categorie merceologiche coinvolte ed entità degli eco-contributi, provvediamo comunque a fornirviindicazioni di massima, in merito ai prodotti interessati dal provvedimento e ai criteri di applicazione dell’Eco-Contributo.
LAMPADE
Sono soggette all’Eco-Contributo tutte le lampade ad eccezione di:
1. lampade a filamento ( incandescenza ed alogeni )
2. lampade a filamento display optics ( ad incandescenza ed aligeni)
3. lampade per il settore auto ( incluso le lampade a scarica )
4. lampade a marchio privato
L’Eco-Contributo deve essere applicato per singola lampada ed è indipendente dal peso della sorgente luminosa. L’importo, non definitivo, è di circa € 0,29 per lampada.
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
Sono soggetti all’applicazione dell’Eco-Contributo tutti gliapparecchi a prescinder dal tipo di lampada installata. L’importo è variabile in base al peso dell’apparecchio ( al netto della lampada contenuta ). In particolare:
1. Fascia 1 : da 0 a 2 Kg - € 0,17 per singolo apparecchio
2. Fascia 2 : da 2 a 8 Kg - € 0,33 per singolo apparecchio
3. Fascia 3 : altre 8 - € 0,55 per singolo apparecchio
In caso l’apparecchio presenti al suo interno lampade soggette a tassazione saranno presenti Eco-contributi distinti: quello per l’apparecchio e quello per la/e lampada/e.
Sono esenti da tassazione accessori o pezzi di ricambio immessi sul mercato con un codice proprio, ad esempio, staffe, griglie, deflettori, vetri.
LED
Rientrano nella categoria soggetta a tassazione i prodotti led in cui sia integrata alimentazione e/o per il cui funzionamento non sia necessario interporre ausiliari elettrici, ossia trasformatori, od affettuare operazioni di cablaggio. Anche in questo caso l’applicazione dell’Eco-contributo è in funzione della fascia di peso di appartenenza del codice materiale che identifica il led.
Una volta recepite informazioni maggiormente esaustive e a titolo definitivo circa la materia in oggetto, ci impegneremo a fornire nuove comunicazioni riguardanti tra l’altro l’entità degli importi dell’Eco-contributo dei prodotti interessati.
F.A.Q.
COS’E’ LA RAEE
E’ una legge (D:lgs 151/2005, recepito dalla Comunità Economica Europea ) che si pone l’obiettivo di recuperare a smaltire determinati prodotti, a fine vita, tramite la raccolta differenziata.
QUALI PRODOTTI
Vedi elenco
QUESTO SMALTIMENTO HA DEI COSTI ?
Si
CHI LI SOPPORTA
Il Consumatore finale, il quale pagherà un “ECO-FEE” (praticamente una tassa ) al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto facente parte della categoria interessata. Praticamente l’acquisto del nuovo, finanza lo smaltimento del vecchio.
A CHI VA L’ECO-FEE ?
Ai Produttori. Questi, per legge, si sono organizzati in Consorzi di Recupero ( ad oggi ve ne sono 5 ma potrebbero crescere ) e gli ECO-FEE incassati, sono poi versati appunto a questi consorzi che si occuperanno di smaltire i prodotti.
COME SI PAGA L’ECO-FEE ?
Il Produttore lo applica in fattura al distributore, al momento dell’acquisto di un nuovo prodotto. Il Distributore, a sua volta, lo applica all’installatore al momento della vendita e quest’ultimo farà altrettanto con il suo cliente. L’ECO-FEE corre lungo tutta la filiera fino al Consumatore finale.
QUALE E’ IL CRITERIO DI APPLICAZIONE
Ad ogni famiglia di prodotto i Consorzi, indipendentemente l’uno dall’altro, hanno assegnato un valore di ECO-FEE sulla base dei costi che pensano di sostenere al momento dello smaltimento. Questo significa chè, sulla stessa famiglia di prodotto, due Produttori appartenenti a Consorzi diversi, possono applicare ECO-FEE diversi.
Inoltre la legge ha dato loro la facoltà di applicare questo ECO-FEE in modo VISIBILE o INVISIBILE.
COSA SIGNIFICA VISIBILE O INVISIBILE ?
Nella modalità VISIBILE, il Produttore indica SEPARATAMENTE in fattura l’importo dell’ECO-FEE rispetto al valore del prodotto. Nela modalità INVISIBILE il valore dell’ECO-FEE è compreso nel prezzo di vendita ( fa quidi parte del prezzo di listino ).
La legge inoltre impone al Distributore e a tutta la filiera ( quindi anche all’installatore ) di rispettare la modalità scelta del produttore. Se quindi il produttore ha scelto l’ECO-FEE VISIBILE, obbliga sia Distributore che Installatore a fatturare quei prodotti nella modalità VISIBILE.
QUANTO INCIDE L’ECO-FEE
L’incidenza percentuale varia da prodotto a prodotto. Si va da un minimo dell’1% ( o anche meno ), fino ad un massimo del 30-35% ( su alcuni tipi di lampade )
L’INSTALLATORE HA DEGLI OBBLOGHI ?
Sì. L’Installatore ( più in generale chi vende al consumatore finale ) ha l’obbligo di ritirare il prodotto vecchio in ragione di ogni prodotto nuovo venduto. Quindi vi è obbligatorietà di ritiro solo in ragione di un prodotto nuovo per uno vecchio da smaltire.
Il vecchio prodotto dovrà essere della stessa famiglia di quello nuovo (es: l’installatore non è obbligato a rientrare un condizionatore se ha venduto una plafoniera ).
COSA SE NE FA L’INSTALLATORE DEL VECCHIO PRODOTTO ?
Lo deve consegnare alle piazzole comunali predisposte per il ritiro di questi prodotti.
DOVE SONO LE PIAZZOLE COMUNALI ?
I Consorzi di recupero stanno redigendo un elenco che sarà disponibile il prima possibile.
QUANDO ENTRA IN VIGORE LA LEGGE ?
In vigore dal 12 Novembre 2007
COME SI PROCEDE AL TRASPORTO ?
Per quanto riguarda il trasporto, le normative non sono ancora chiare, presumibilmente basterà un’ autocertificazione. Appena vi saranno informazioni certe verranno pubblicate in questa sezione.